Condizioni generali particolari per recruiter (CG recruiter)

Versione 1.0 · valide dal 28 settembre 2026 · sostituiscono tutte le versioni precedenti

1. Oggetto e campo di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali particolari («CG recruiter») disciplinano la collaborazione tra MedPool e persone o imprese indipendenti («recruiter») che segnalano a MedPool medici e personale infermieristico idonei («professionisti sanitari»). Si applicano in via complementare le CG generali.

1.2 La collaborazione è un contratto quadro sulla segnalazione a titolo oneroso di professionisti sanitari (art. 412 segg. CO o art. 394 segg. CO). Il recruiter non è tenuto ad alcuna attività e non riceve né territorio né esclusiva. Non si tratta espressamente di un contratto di agenzia ai sensi degli art. 418a segg. CO.

2. Nessun rapporto di lavoro

2.1 Il recruiter è indipendente e sopporta personalmente il proprio rischio imprenditoriale. Tra MedPool e il recruiter non sussiste alcun rapporto di lavoro. MedPool non ha dipendenti a nessun livello della catena di collocamento – né recruiter né professionisti sanitari collocati.

2.2 Il recruiter determina autonomamente orario di lavoro, luogo di lavoro e modo di procedere e utilizza una propria infrastruttura.

2.3 Prima dell'inizio della collaborazione il recruiter comprova a MedPool la propria indipendenza (riconoscimento AVS quale indipendente o iscrizione della sua impresa nel registro di commercio) e conteggia personalmente contributi alle assicurazioni sociali, imposte ed eventualmente IVA.

3. Attività e limiti

3.1 Il recruiter segnala i professionisti sanitari esclusivamente tramite la piattaforma – mediante il suo link di raccomandazione o codice personale, oppure inserendoli con il consenso scritto del professionista sanitario.

3.2 Il recruiter non presenta professionisti sanitari direttamente alle cliniche, non negozia condizioni e non conclude contratti. La presentazione alle cliniche avviene esclusivamente tramite MedPool.

3.3 Il recruiter non esige dai professionisti sanitari alcuna tassa, provvigione o altra prestazione.

3.4 Il recruiter garantisce di possedere tutte le autorizzazioni necessarie alla sua attività. Osserva gli oneri che MedPool gli comunica sulla base della propria autorizzazione al collocamento.

3.5 Il recruiter non agisce in nome di MedPool e utilizza marchio e logo di MedPool solo nella forma autorizzata da MedPool. Non può presentarsi come collaboratore o rappresentante di MedPool.

4. Attribuzione di un professionista sanitario

4.1 Un professionista sanitario è attribuito al recruiter se si registra per la prima volta tramite il suo link o codice, oppure se è inserito da quest'ultimo con il suo consenso.

4.2 Non sorge alcuna attribuzione se il professionista sanitario era già registrato presso MedPool o era in contatto con MedPool. Fanno fede le registrazioni della piattaforma.

4.3 L'attribuzione vale per i collocamenti che si realizzano entro 12 mesi dalla registrazione. Per gli incarichi di supplenza che iniziano entro tale termine, il diritto alla provvigione vale per tutte le giornate d'incarico del professionista sanitario durante 12 mesi dalla sua prima giornata d'incarico.

5. Provvigione

5.1 Il recruiter riceve il 30 % della provvigione lorda complessiva che MedPool consegue per il collocamento di un professionista sanitario a lui attribuito. La provvigione è versata da MedPool.

5.2 La provvigione lorda complessiva è la somma degli onorari di collocamento (impiego fisso) e delle provvigioni di collocamento (supplenza) che MedPool fattura alla clinica per tale professionista sanitario e incassa effettivamente – IVA esclusa, dedotte note di credito e rimborsi, senza deduzione dei costi interni di MedPool. Non vi rientrano l'onorario o il salario del professionista sanitario nonché le spese.

5.3 Esempi (caso → provvigione lorda complessiva → quota recruiter 30 %):

5.4 La provvigione si intende IVA esclusa. Se il recruiter è assoggettato all'IVA, MedPool paga l'IVA in aggiunta contro fattura corretta.

6. Esigibilità e conteggio

6.1 Supplenza: dalla prima giornata d'incarico, conteggiata mensilmente per i pagamenti pervenuti a MedPool nel mese precedente.

6.2 Impiego fisso: dopo la scadenza del periodo di prova in un rapporto di lavoro non disdetto, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in servizio, e dopo il ricevimento del pagamento da parte di MedPool.

6.3 MedPool emette una nota di credito tramite la piattaforma entro il 15 del mese successivo e versa l'importo entro i 10 giorni seguenti.

6.4 Se la clinica non paga o recede dall'incarico, non sorge alcun diritto alla provvigione. Se MedPool deve rimborsare un onorario (caso di garanzia), la provvigione si riduce nella stessa proporzione; gli importi già versati sono compensati con provvigioni future o devono essere restituiti.

6.5 Non sussistono ulteriori pretese. Il recruiter ha diritto a un estratto delle fatture e dei pagamenti ricevuti determinanti per la sua provvigione.

7. Protezione dei dati

7.1 Il recruiter trasmette i dati di un professionista sanitario a MedPool solo con il consenso dimostrabile di quest'ultimo e li tratta conformemente alla LPD.

7.2 Non trasmette a terzi i dati di professionisti sanitari e cliniche ottenuti tramite MedPool e li cancella alla fine del contratto.

8. Riservatezza e divieto di elusione

8.1 Condizioni, clienti, onorari e contenuti della piattaforma sono confidenziali, anche dopo la fine del contratto.

8.2 Durante la collaborazione e per 12 mesi successivi, il recruiter non colloca professionisti sanitari conosciuti tramite MedPool presso cliniche che gli sono divenute note tramite MedPool – né personalmente né tramite terzi. In caso di violazione deve a MedPool un risarcimento pari almeno all'onorario che MedPool avrebbe conseguito secondo le CG cliniche.

9. Responsabilità

Il recruiter risponde dell'esattezza delle indicazioni da lui fornite e manleva MedPool da pretese di terzi riconducibili alla sua violazione delle presenti CG o della protezione dei dati. MedPool non risponde dell'esito di un collocamento.

10. Durata e fine

10.1 La collaborazione è a tempo indeterminato e può essere terminata per iscritto in ogni momento da entrambe le parti (art. 404 CO).

10.2 Le pretese derivanti da attribuzioni sorte prima della fine permangono entro i termini di cui alla cifra 4.3, salvo che la fine intervenga a causa di una grave violazione delle presenti CG da parte del recruiter.

11. Diritto applicabile e foro competente

Si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Lachen SZ.

Altre condizioni generali